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Scadenziario di Marzo 2024

Scadenza

Soggetto obbligato

 

Tributo/

Contributo

Adempimento

8

marzo

Titolari di partita IVA

IVA

Termine per presentare il modello IVA 2024 qualora s’intenda effettuare la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale

per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 18.3.2024, fermo restando:

·       l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;

·       oppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti.

Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione “orizzontale”, è ininfluente anche la data di presentazione del modello

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla

data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali comunali IRPEF

Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento addizionali regionali IRPEF

Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento

addizionali regionali IRPEF

Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al

1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta

18

marzo

Sostituti d'imposta

Certificazione unica IRPEF

Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2024

18

marzo

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPS gestione separata

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

·       committente (2/3);

·       collaboratore (1/3).

Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

·       effettuate nell’esercizio di impresa;

·       oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

·       il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;

·       il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché:

·       detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;

·       la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute

18

marzo

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

 

Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di:

·       efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;

·       adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;

·       recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;

·       installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020;

·       interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus antibarriere 75%”).

A decorrere dal 17.2.2023, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020.

Lo stesso articolo tuttavia:

individua alcune fattispecie per le quali, “di diritto”, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis, 3-bis e 3-ter, 3-quater del DL 11/2023);

prevede, per le altre fattispecie, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023)

18

marzo

Committenti di prestazioni di lavoro

Denunce retributive e contributive

Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all’INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l’attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa

18

marzo

Committenti di prestazioni di lavoro

Contributi INPGI

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l’attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L’importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)

18

marzo

Titolari di partita IVA in regime mensile

Versamento IVA

Liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell’IVA a debito.

 

18

marzo

Datori di lavoro

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.

Il contributo:

·       è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;

·       è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;

·       è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare

18

marzo

Società di capitali

Imposte dirette

Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione:

·       degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2023;

·       delle relative ritenute d’acconto operate o delle imposte sostitutive applicate.

I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

La certificazione non deve essere rilasciata:

·       in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73;

·       nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 3 del DLgs. 461/97.

Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti:

·       società di capitali ed enti emittenti;

·       casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;

·       intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA;

·       società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;

·       le imprese di investimento e gli agenti di cambio;

·       ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;

·       associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza

18

marzo

Datori di lavoro

Contributi INPS

Termine entro il quale i datori di lavoro possono effettuare il pagamento dei contributi dovuti in seguito alle operazioni di conguaglio previdenziale sul TFR al Fondo di Tesoreria e misure compensative relative all’anno 2023, effettuate nel mese di competenza “febbraio 2024”

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento imposta sostitutiva premi di produttività

Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.

Per le somme erogate nel corso dell’anno 2024, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

·       con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);

·       titolari, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva:

·       le somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;

·       nel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

L’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

La disciplina prevede che:

·       i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;

·       se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;

·       il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell’esercizio della propria attività, l’agente, mediatore, ecc.:

·       non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l’11,5% delle intere provvigioni);

·       si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.

La disciplina prevede che:

·       i sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;

·       se l’importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;

·       il sostituto d’imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo

18

marzo

Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta

18

marzo

Titolari di partita IVA

Versamento IVA

Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.

Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10,33 euro. Dunque, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale, l’importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato:

·       in un’unica soluzione;

·       ovvero in forma rateale, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 10.

Il pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione

18

marzo

Società di capitali

Versamento tassa di concessione governativa

Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di:

·       309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;

·       516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2024; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo. L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine

20

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di febbraio 2024.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

·       annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000 euro per singolo materiale;

·       trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000 euro ma non a 31.000 euro;

·       mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000 euro.

È prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale

25

marzo

Titolari di partita IVA

IVA elenchi INTRASTAT

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

·       cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

·       acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

·       con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

·       con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

·       se l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;

·       se l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l’intero anno solare

29

marzo

Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Definizione delle pendenze tributarie

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

·       attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

·       pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.

Si precisa che i soggetti che hanno optato per il versamento in 20 rate possono effettuare il versamento della rata in esame entro l’1.4.2024

31

marzo

Enti non commerciali, Titolari di partita IVA

Domanda di agevolazione

Termine finale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta:

·       per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2024;

·       concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente

31

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2024. Tale semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alla modalità ordinaria prevista da CONAI per il pagamento del contributo ambientale, si applica alle imprese che producono e/o commercializzano etichette in alluminio, carta o plastica, stampate e non

31

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine per inviare al CONAI la dichiarazione di volersi avvalere della procedura forfettizzata per il 2024.

Il contributo da versare sarà calcolato sulla base delle quantità totali di imballaggi in sughero immessi al consumo nel 2023

31

marzo

Imprese

Contributo CONAI

Termine, per i produttori o importatori di erogatori meccanici, per inviare al CONAI la comunicazione delle quantità complessive immesse sul mercato nel 2023 per il relativo conguaglio e la contestuale stima dei contributi per il 2024.

Nella fattura ai clienti nazionali i produttori/importatori devono apporre la dicitura “contributo CONAI forfettizzato per gli erogatori meccanici, corrisposto quando dovuto negli altri casi